L’attestato di rischio è un documento che rappresenta la storia dei sinistri del proprietario del veicolo. Esso riporta la sinistrosità degli ultimi 5 anni con le classi di merito di provenienza e di assegnazione stabilite sulla base di regole autonomamente scelte da ciascuna impresa; regole che premiano o penalizzano in modo diverso la situazione relativa alla sinistrosità pregressa. Per le autovetture è anche indicata la scala bonus-malus, cosiddetta CIP, che è il parametro di riferimento comune tra le imprese di assicurazione per consentire il passaggio da un’impresa ad un’altra con il riconoscimento del profilo di rischio personale. Ogni compagnia deve chiaramente indicare nell’attestato di rischio a quale classe CIP corrisponde la classe interna adottata per il singolo assicurato. L’autovettura, che il proprietario assicura per la prima volta, viene inserita in una classe di rischio iniziale (che corrisponde alla 14a classe CIP); mentre per le annualità successive è possibile, sulla base delle informazioni contenute nell’attestato di rischio, trasferire il contratto, alla scadenza, ad un’altra compagnia vedendo riconosciuta e valorizzata la sinistrosità pregressa.
La compagnia assicurativa ha il dovere di rilasciare l’attestato al contraente ovvero al proprietario del veicolo, mettendolo a disposizione presso l’agenzia di sottoscrizione del contratto almeno tre giorni lavorativi precedenti alla scadenza contrattuale. Per periodi inferiori all’anno la compagnia non è tenuta, alla scadenza del contratto, a rilasciare l’attestato di rischio. Nel caso di polizza sottoscritta a distanza (via telefono o internet) la compagnia ha obbligo di provvedere all’inoltro dell’attestato di rischio presso il domicilio del contraente, almeno nei tre giorni precedenti alla scadenza contrattuale.
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