L'avallo è una garanzia cartolare del pagamento di una cambiale o di un assegno bancario. Tale garanzia, che viene assunta mediante una firma apposta sul titolo e accompagnata dalla parola “per avallo” o da altre equivalenti, ha natura cartolare in quanto l'avallante è obbligato nello stesso modo di colui che è tenuto al pagamento della cambiale o dell'assegno.
Tuttavia l'avallante non ha un obbligo principale in quanto non è a lui che il titolo deve essere presentato per il pagamento alla scadenza, ma il possessore del titolo può agire contro l'avallante in caso di inadempimento.
Tra i rischi principali infatti, va tenuto presente che, in caso di mancato pagamento dell'obbligazione da parte dell'avallato, l'avallante deve provvederne in prima persona.
Oltre a tali garanzie, l'avallo oggi può accompagnare una semplice apertura di credito. Una banca infatti può concedere aperture di credito non solo per cassa ma anche attraverso i cosiddetti “crediti di firma”: con essi l'ente creditizio non pone a diretta disposizione del cliente una somma di denaro, ma gli concede credito in forma indiretta, obbligandosi verso terzi a una determinata prestazione monetaria, anche solo eventuale, nell'interesse del cliente stesso.
Nella fattispecie, la banca si impegna a porre la propria firma di avallo su una tratta spiccata da un terzo sul proprio cliente o su un pagherò emesso dal cliente medesimo. L'apertura di credito per avallo può essere concessa per permettere di concludere una compravendita per la quale il venditore sia disposto a concedere dilazioni di pagamento cambiarie solo quando queste siano garantite da una banca, in quanto il buon fine è assicurato dall'avallo di un ente creditizio.