Archivio della Categoria 'ipoteche'

Come pagare a rate i debiti con il Fisco e le tasse all’agenzia delle entrate

Mercoledì 27 Febbraio 2008

Chi ha contratto debiti con il Fisco può scegliere di pagare a rate già con il primo avviso di pagamento, senza dover attendere la notifica della cartella esattoriale. Infatti La Finanziaria 2008 ha stabilito che si può chiedere la rateazione delle somme dovute anche per gli importi richiesti con il cosiddetto avviso bonario, emesso dall’Agenzia delle entrate a seguito dei controlli effettuati
sulle denunce dei redditi dei contribuenti. Tale avviso, o comunicazione di irregolarità, precede l’iscrizione a ruolo delle somme dovute e consente, a chi paga entro 30 giorni, di usufruire di uno sconto sulle sanzioni normalmente applicabili.
Prima di questa modifica, si poteva chiedere la rateazione del debito solo quando veniva notificata la cartella di pagamento. Ora invece nella comunicazione inviata dal Fisco viene indicata subito la possibilità di saldare il dovuto in unica soluzione oppure a rate, con interessi del 3,5% annuo, con le seguenti modalità:
1) massimo 6 rate trimestrali di pari importo (cioè in 18 mesi), se il dovuto supera 2.000 euro;
2) massimo 8 rate trimestrali, tutte dello stesso ammontare, se l’importo dovuto supera 5.000 euro;
3) massimo 20 rate trimestrali di pari importo, quando il debito totale supera 50.000 euro.
E questo non è tutto, infatti chi si trova in momentanee difficoltà economiche può chiedere all’Agenzia delle entrate di pagare in sei rate trimestrali anche importi inferiori a 2.000 euro. La richiesta deve essere presentata entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Per i debiti che superano 50.000 euro è necessario garantire la dilazione con una polizza fideiussoria o con
una fideiussione bancaria commisurata al totale delle somme dovute, comprese le sanzioni in misura piena, cioè senza lo sconto applicato nell’avviso bonario. Con l’autorizzazione dell’ufficio fiscale si può prestare garanzia anche con ipoteca su immobili di proprietà di chi concede l’ipoteca, che non deve essere necessariamente il contribuente.
Le novità si applicano dalle dichiarazioni dei redditi relative al 2006, per le somme dovute a seguito del controllo automatico della denuncia e dal 2005 per i debiti che scaturiscono dal
controllo formale.

Crisi mutui causa nuovo record ipoteche e pignoramenti!

Giovedì 31 Gennaio 2008

Sono cresciuti dello 0,78% nella fine del 2007 il numero di pignoramenti e ipoteche eseguiti a causa della crisi prodotta dai mutui subprime. Sono gli USA e in particolare California e Florida gli stati più colpiti.
Le case degli americani sembrano sempre più costruite sulla sabbia, travolte da una crisi nel mercato dei mutui che non accenna a placarsi in nessun modo e che ha fatto salire alle stelle il numero di pignoramenti nell’anno 2007.
La Mortgage Bankers Association, l’associazione che riunisce gli operatori americani che erogano prestiti ipotecari, ha annunciato fatto sapere che i casi di pignoramento registrati nel trimestre luglio-settembre sono aumentati dello 0,78%, il tasso di crescita più alto mai raggiunto dal 1972, anno in cui la Mba ha iniziato a stilare i propri rapporti.
In più, i proprietari in ritardo con il pagamento delle rate del mutuo non sono mai stati così numerosi da 21 anni a questa parte 21 anni a questa parte.
Sono soprattutto le famiglie che hanno acceso un mutuo a tasso variabile ad accusare il colpo: il 4,72% si è dovuto rassegnare al pignoramento, mentre quasi il 19% fatica a pagare le rate nei tempi stabiliti. Nel trimestre precedente, si raggiungevano percentuali rispettivamente del 3,8% e del 17%.
Ma le statistiche mettono in luce difficoltà gravi a livello generale: sono insolventi il 5,59% dei proprietari che hanno un mutuo. Secondo la legge, l’insolvenza scatta quando il ritardo nei pagamenti ammonta a 30 o più giorni. California e Florida sono gli stati più colpiti: qui si concentra il 34% dei mutui subprime a tasso variabile, i più a rischio di concludersi con un sequestro dell’immobile.
In totale, sono 994mila le case in via di pignoramento: non è detto che tutti i proprietari debbano perdere la propria abitazione, ha sottolineato Doug Duncan, direttore dell’Mba, ma grave che un numero così alto di abitazioni sia anche solo a rischio. All’origine della drammatica situazione ci sono le politiche monetarie semplicistiche, la mancanza di regole chiare e di chi le faccia rispettare, le speculazioni immobiliari, ma soprattutto l’abbandono di qualsiasi principio elementare di prudenza da parte di chi concede i prestiti ipotecari.
Il presidente Bush ha presentato ieri un piano che cercherà di mettere un freno al boom dei pignoramenti, congelando per cinque anni il tasso dei mutui più a rischio: un ottimo inizio, commentano gli analisti, ma la strada verso la guarigione di un mercato agonizzante richiederà interventi più consistenti.

Regole per cancellazione ipoteca e penali sui Mutui

Mercoledì 23 Gennaio 2008

La legge Bersani 40/07 ha abolito la penale per l’estinzione anticipata dei mutui sottoscritti a partire dal 2 febbraio 2007 e l’ha ridotta per i vecchi mutui, ossia quelli sottoscritti prima della data del 2 febbraio 2007.
Quindi a prescindere da quello che prevede il contratto, la banca non può assolutamente richiedere penali più elevate di quelle ridefinite dalla legge che variano a seconda del tipo di indicizzazione, della data di sottoscrizione e della durata residua.
Inoltre la cancellazione dell’ipoteca per tutti i mutui estinti a partire dal 2 febbraio 2007 è senza spese e tutte le spese dell pratiche di estinzione sono a carico della banca.
Da notare con attenzione però che la penale si paga per i mutui che non sono destinati all’acquisto della prima casa.
La banca ha il diritto di applicare le penali di estizione anticipata. La penale, infatti, è stata abolita dalla legge Bersani 40/07 solo per i mutui per acquisto o ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale.

Trasmissione telematica per cancellazione delle ipoteche sui mutui

Martedì 15 Gennaio 2008

Con la circolare n.12 dell’8 novembre 2007, l’Agenzia del Territorio ha fornito alcuni chiarimenti operativi sull’invio telematico delle comunicazioni di cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia dei mutui. Tale modalità di trasmissione agli Uffici provinciali dell’Agenzia da parte delle banche, delle società finanziarie e degli enti di previdenza, è stata attivata in via sperimentale e facoltativa dal 5 novembre 2007. Diventerà obbligatoria dal 1° marzo 2008. Nella circolare di novembre sono regolamentati: le attività propedeutiche che il soggetto creditore deve svolgere ai fini della verifica, da parte dell’Ufficio dell’Agenzia competente, sulla effettiva provenienza della comunicazione, il contenuto delle comunicazioni, la trasmissione e la ricezione delle comunicazioni, l’esame delle comunicazioni. Fino all’entrata in vigore dell’obbligatorietà dell’invio telematico, le suddette comunicazioni possono essere presentate su supporto informatico.

Senza comunicazione niente detrazione interessi per mutuo ipotecario.

Domenica 30 Dicembre 2007

L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n.310/E, asserisce che non può fruire della detrazione Irpef del 19% degli interessi passivi pagati sul mutuo ipotecario chi, pur avendo avviato e concluso i lavori di completamento dell’immobile da adibire ad abitazione principale entro i termini previsti dalle norme, non ha comunicato al Comune la data di inizio lavori. Secondo l’Agenzia infatti la certezza della data di inizio lavori è fondamentale per poter verificare il rispetto della condizione temporale. Si riconosce la detrazione d’imposta per gli interessi passivi solo a condizione che i lavori di costruzione abbiano inizio nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipula del contratto di mutuo. Inoltre tra gli adempimenti richiesti per poter usufruire della detrazione, è previsto espressamente che il contribuente conservi le abilitazioni amministrative richieste dalla legislazione edilizia.