Come funzionano i Mutui cartolarizzati e rinegoziazione
infoOrmai è un problema che capita a diversi mutuatari dover ricontrattare le condizioni del mutuo perchè questo è stato cartolarizzato. Può capitare quindi che la banca rifiuti l’operazione proprio a causa della cartolarizzazione.
La rinegoziazione non è un diritto garantito dalla legge in quanto non è un diritto del sottoscrittore stabilito dalla legge. La legge, ossia il Testo Unico Bancario all’articolo 40, riconosce infatti come unico diritto del creditore quello di estinguere il mutuo in anticipo. Essendo un diritto stabilito per legge le banche hanno l’obbligo di consentire questa operazione.
La rinegoziazione invece non è un diritto ma una facoltà che può essere o meno concessa dall’istituto di credito e alle condizioni che la banca ritiene più opportune.
E si può fare anche, entro certi limiti, quando il mutuo è stato cartolarizzato.
Le operazioni di cartolarizzazione consistono sostanzialmente nella vendita da parte della banca di crediti vantati nei confronti dei clienti (come ad esempio possono essere mutui, prestiti personali, etc.) ad una società (tecnicamente denominata “Società Veicolo”) che, per acquistare i crediti dalla banca emette dei titoli obbligazionari sul mercato (quindi li trasforma in
“carta”, da qui il nome di queste operazioni), titoli che a loro volta vengono venduti sul mercato.
Queste operazioni sono regolate dalla legge 130 del 1999.
La legge dispone che le “Società Veicolo” che acquistano crediti per questo tipo di operazioni non possano esercitare altre attività se non quelle connesse con la gestione dei crediti acquistati .
E’ poi previsto dalla legge che si debba individuare un soggetto qualificato che provveda a incassare tutte le somme dovute in relazione ai crediti ceduti, nel caso di mutui si tratta delle rate che scadono volta per volta. Questo soggetto, in genere, è lo stesso soggetto che ha originariamente concesso il mutuo, ossia la banca. Quindi è sempre la banca che ha erogato i crediti che continua a gestirne gli incassi, e gli adempimenti per il mutuatario (il Cliente che ha ottenuto il mutuo) non cambiano. Infatti il mutuatario continuerà a pagare le rate alla propria banca che a sua volta provvede a versarle al nuovo creditore giuridico, ossia la società veicolo.
La legge non prevede l’obbligo di informare in via preventiva i clienti dell’operazione, ma dopo che questa è stata effettuata è prevista una comunicazione scritta che informa della cessione del mutuo, e nella quale è chiaramente specificato che l’operazione non comporta alcun cambiamento gestionale, operativo, di condizioni, e soprattutto di rapporti con l’istituto di credito.
Di conseguenza anche i mutui cartolarizzati possono essere estinti anticipatamente, perchè questa la facoltà deriva direttamente dalla legge.
Invece per quanto riguarda le rinegoziazioni, poichè questa possibilità non è contemplata nel contratto di mutuo, è sempre a discrezione dell’istituto di cretito concederla, e inoltre esistono alcuni vincoli necessari a garantire e tutelare la remunerazione e la struttura dei titoli emessi sul mercato dalla “Società Veicolo” e a sua volta sottoscritti dagli investitori.
E’ possibile, quindi che venga proposta come alternativa non la rinegoziazione la l’estinzione e l’accensione di un nuovo mutuo.
Di fronte ad una situazione di questo tipo, quindi è più difficile che venga accolta la richiesta di rinegoziazione che comporta una modificazione delle condizioni contrattuali originarie e perciò modifica anche la situazione per la “Società Veicolo”.
Sta di fatto, però, che qualunque decisione in materia è rimandata al direttore della filiale, che quindi ha la possibilità, se vuole, di trovare soluzioni alternative a costi contenuti. Se però la soluzione proposta non è gradita non ci sono norme di legge a tutela di chi vuol rinegoziare, e l’unica via è quella di cambiare banca.



