Depositi senza vincoli temporali
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Depositi doganali senza vincoli di tempo. Ma messi sotto la lente per evitare simulazioni da parte degli operatori al fine di godere del regime di sospensione Iva e di pagamento con il reverse charge. L’Agenzia delle dogane, nel fissare i paletti al deposito fiscale nella nota prot. 7521 del 28/2/2007 alla luce delle novità introdotte dall’art. 1, comma 2, della legge n. 286/2006, ha chiarito che le merci devono essere materialmente introdotte nel magazzino in quanto devono essere assolte le funzioni di stoccaggio e custodia dei beni. Sia pure senza un tempo minimo di giacenza e senza che tali merci siano necessariamente scaricate dai mezzi di trasporto. È sufficiente, infatti, che l’introduzione soddisfi le condizioni di custodia previste dalla norma e giustifichi economicamente e giuridicamente il contratto di deposito sottostante all’introduzione della merce. Con la conseguenza che l’inesistenza giuridica o la simulazione del contratto di deposito non consentono l’applicazione della sospensione Iva, prevista dall’art. 50-bis del dl 331/93. La nota diffusa dal direttore dell’area centrate dell’amministrazione delle Dogane sottolinea che non sono ammesse forme di deposito virtuale in quanto gli spazi in cui viene introdotta la merce devono coincidere con i locali o altri luoghi ben delimitati, autorizzati dall’autorità competente (per esempio, riconosciuti come depositi doganali dall’autorità doganale, secondo le previsioni dell’art. 526 del reg. Cee 2454/93.
L’agenzia fiscale precisa che la disposizione nazionale che prevede l’obbligo di prestare garanzia in materia di depositi doganali (art. 150, terzo comma, del Tuld) è del tutto compatibile con le disposizioni comunitarie che contemplano tale facoltà (art. 104 del Codice doganale comunitario). Resta comunque salva la possibilità di esonero dall’obbligo. La garanzia è strettamente e dinamicamente correlata all’attività svolta dal depositario che può avvalersi di diverse autorizzazioni per la gestione di regimi o benefici diversi (per esempio, coesistenza nello stesso sito di merce vincolata al regime di deposito doganale e di deposito di temporanea custodia o approvvigionamento o deposito fiscale ai fini accise). A questo fine la circolare n. 16/D del 28/4/2006 richiama l’attenzione sulle modalità procedurali da seguire per la prestazione e la gestione della garanzia, stabilendo la necessità del suo eventuale, tempestivo adeguamento. Gli adempimenti sono applicabili per tutti i tipi di deposito doganale. È riconosciuta poi la solvibilità dei magazzini generali che operano come magazzini di temporanea custodia. In questo caso, però, verificandosi la coesistenza di diverse autorizzazioni per lo stesso impianto, trova applicazione la disciplina relativa ai singoli istituti, comprese le disposizioni sulla garanzia. Le direzioni regionali devono poi procedere a un’attenta valutazione della congruità della garanzia prestata dal soggetto autorizzato a gestire l’impianto, che tenga conto del tempo trascorso dalla presentazione del relativo titolo, ai fini dell’eventuale adeguamento. L’adempimento va effettuato dagli uffici al momento della ricezione della comunicazione preventiva da parte dell’operatore interessato che consenta una valutazione sulla congruità della garanzia prestata in relazione alla movimentazione complessiva delle merci. La comunicazione deve contenere le indicazioni su tutti gli elementi utili a verificare le modalità adottate ai fini dell’individuazione delle merci soggette ai diversi regimi, nonché l’importo della cauzione fornita. A tal fine, per uniformare le modalità di rilevazione delle informazioni e l’attività degli uffici è stato predisposto uno schema di comunicazione.
Finanziaria 2007
Le Dogane hanno emanato ieri una nota prot 4622/V in cui specificano per tutti gli uffici quali sono le disposizioni introdotte dalla Finanziaria 2007 (legge n. 296/2006) che hanno rilevanza per l’attività doganale a partire dal 1° gennaio 2007. Dalla compartecipazione all’accisa sul gasolio per autotrazione prevista a favore delle regioni a statuto ordinario, all’invio on-line entro il 31 gennaio di ogni anno dei dati relativi all’import-export alle amministrazioni regionali. Fino all’incremento di 16.762.523 euro del contingente di biodiesel per il 2007.