Enti territoriali, dati catastali on-line

La disponibilità dei dati catastali diventa più facile e rapida per comuni, province e regioni dal prossimo 30 dicembre. Gli enti territoriali non dovranno più chiedere le informazioni censuarie e cartografiche relative ai beni immobili localizzati nel proprio territorio agli uffici provinciali dell’Agenzia del territorio perché ne avranno la fruizione telematica, pagando solo i costi di connessione. E per i municipi e le comunità montane sprovvisti di una struttura tecnologica adeguata, l’agenzia fiscale ha creato il ´portale per il comune’, cioè un canale telematico ad hoc, accessibile dal sito www.agenziaterritorio.it. L’amministrazione guidata da Mario Picardi, con la circolare n. 7 di ieri, ha rispettato , in parte, la scadenza del 31 dicembre 2006 (originariamente prevista per il 30 giugno) fissata dall’art. 37, comma 54, del dl n. 223/2006 (il decreto Visco-Bersani), in attesa cioè di estendere il servizio a tutte le amministrazioni pubbliche, che avverrà solo quando il ministro per l’innovazione e le riforme nella p.a, Luigi Nicolais, costituirà , in ritardo sulla tabella di marcia, il Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle p.a. Il confronto del Territorio con l’organismo, infatti, è richiesto dal codice della p.a. digitale (art. 59, comma 7-bis del dlgs n. 82/2005, come integrato dal dlgs n. 159/2006) per l’emanazione del decreto per la circolazione e la fruizione della base dei dati catastali per tutti gli enti pubblici. Entro marzo 2007 verranno poi attivati dall’agenzia fiscale altri servizi specifici per gli enti locali (per esempio, dati utilizzabili per la gestione della Tarsu) che necessitano della condivisione della documentazione tecnica di supporto con gli enti fruitori. Il codice della p.a. digitale. Nell’ambito della gestione dei dati, l’art. 59 del Codice è dedicato alla particolare tipologia dei dati territoriali, ossia di qualunque informazione geograficamente localizzata associabile a un elemento cartografico: la destinazione d’uso di una determinata area, la scheda descrittiva di un monumento storico, il valore catastale di una determinata unità abitativa. Il Codice istituisce un organismo ad hoc, il Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni con il compito di rendere possibile l’integrazione tra i dati di più enti di uno stesso territorio: base geo-morfologica, catasto, piani urbanistici, beni storico-artistici, beni ambientali, rischio sismico, attività economiche, fenomeni sociali. In base al decreto di palazzo Vidoni n. 237/2006, il comitato è costituito da 19 componenti, che restano in carica tre anni, nominati con dpcm, su proposta del ministero per le innovazioni e le tecnologie che designa il presidente e un componente. Ma ancora non ha visto la luce. Il codice stabilisce poi che per garantire la circolazione e la fruizione dei dati catastali, il direttore dell’Agenzia del territorio che li gestisce, di concerto con il Comitato e previa intesa con la Conferenza unificata, definisca con proprio decreto, in coerenza con le disposizioni che disciplinano il sistema pubblico di connettività , le regole tecnico economiche per l’utilizzo dei dati catastali per via telematica da parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni. E mancando il Comitato, l’agenzia fiscale ha emanato la circolare n. 7 per rendere disponibili i dati, entro la scadenza del 31/12/2006, almeno per gli enti territoriali. La fornitura telematica dei dati catastali. Dal prossimo 30 dicembre, comuni, province e regioni, non dovranno più chiedere le informazioni censuarie e cartografiche relative ai beni immobili localizzati nel proprio territorio agli uffici provinciali dell’Agenzia del territorio perché ne avranno la fruizione telematica. Il Territorio ha predisposto un sistema d’interscambio, basato sulla cooperazione applicativa tra i propri sistemi informatici e quelli delle altre p.a., per assicurare la disponibilità delle dai catastali per lo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali. Due i canali messi a disposizione: la cooperazione applicativa, attraverso il sistema di interscambio, che prevede la comunicazione diretta tra il sistema informatico dell’ente e quello del Territorio; e il ´Portale per i comuni’, un canale telematico ad hoc, accessibile dal sito www.agenziaterritorio.it, per i comuni e le comunità montane sprovvisti di una struttura tecnologica adeguata. Vengono, comunque, garantite le forniture dei dati allo sportello dell’ufficio provinciale. Per accedere alle informazioni, i rappresentanti legali degli enti territoriali dovranno sottoscrivere le condizioni generali da trasmettere, in duplice copia a mezzo raccomandata a/r, all’ufficio gestione contratti e convenzioni della direzione centrale organizzazione e sistemi informativi del Territorio. Contemporaneamente saranno rilasciate le credenziali di accesso (userId e password). L’uso, anche parziale, delle informazioni è consentito esclusivamente in relazione agli scopi istituzionali degli enti richiedenti, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, nonché in materia di riutilizzazione dei dati e delle informazioni catastali. L’agenzia fiscale e l’ente fruitore dei servizi dispongono, sul sito web dell’amministrazione, di un cruscotto comune per il monitoraggio delle richieste e dei servizi resi.

Tags: ,

Scrivi un commento