Entro Aprile operativo fondo solidarietà per i mutui prima casa

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21 Febbraio 2008

L’onorevole Federica Rossi Gasparrini, leader di Federcasalinghe e deputata dell’Udeur, ha annunciato che per aprile 2008 sarà finalmente attivo il Fondo di solidarietà per i mutui entrato in vigore con la Finanziaria 2008 per sostenere i mutuatari in difficoltà con il pagamento delle rate.
La Rossi Gasparrini dichiara in un intervista: “Tra dieci giorni sarà pronto il Regolamento che poi verrà varato entro 45 giorni al massimo dal Consiglio di Stato. Ho appena inviato una lettera agli organi competenti per solleticare il più possibile l’iter burocratico. Siamo, dunque, alle battute finali per il Fondo mutui prima casa, che quando sarà operativo potrà sostenere migliaia di famiglie anche perché tra le cause che danno diritto all’utilizzo del Fondo di solidarietà vi è anche la nascita di un figlio”.

Il Fondo di solidarietà, la cui dotazione è pari a 20 milioni di euro totali e in particolare 10 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009, permetterà la sospensione del pagamento delle rate che può essere richiesta per non più di due volte e per un periodo di tempo massimo complessivo di 18 mesi, avrà queste caratteristiche:

1) mancata riscossione degli interessi del mutuo: nel periodo di sospensione dell’ammortamento la banca-intermediario finanziario non è infatti remunerata per il costo del funding (pari al parametro di riferimento - ad es. Euribor o IRS - del tasso di interesse applicato al mutuo) e per il rischio assunto nell’offerta del finanziamento messo a disposizione del mutuatario (pari allo spread applicato al parametro di riferimento);

2) incremento significativo del livello di rischio di credito: su richiesta del mutuatario che dimostri di trovarsi in difficoltà, il finanziatore non solo non può avviare alcuna forma di sollecitazione al pagamento delle rate, ma è obbligato a sospendere la riscossione delle stesse, anche qualora il mutuatario non sia in grado, in via definitiva, ad adempiere alle proprie
obbligazioni.

3) incremento significativo del livello di rischio di tasso: in caso di mutui a tasso variabile, in quanto si viene a determinare per la banca l’obbligo di sterilizzare il tasso di interesse durante il periodo di sospensione dell’ammortamento.