Estinzione mutuo: ipoteca si cancella senza notaio
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Addio al notaio per l’estinzione anticipata di un mutuo. Infatti per la cancellazione dell’ipoteca ora c’è la procedura semplificata con l’entrata in vigore delle disposizioni della legge Bersani per la cancellazione “d’ufficio” e senza alcun onere a carico del debitore. Sarà la banca, o il soggetto che ha erogato il prestito, a dover comunicare alla conservatoria l’estinzione del pagamento, e la conservatoria dovrà provvedere all’annullamento dell’iscrizione. Le disposizioni operative sono contenute in due decreti dell’Agenzia del territorio pubblicati sulla gazzetta Ufficiale del 29 maggio.
In concreto, grazie alle nuove disposizioni, al termine del pagamento del mutuo la banca è tenuta a rilasciare al debitore l’attestazione dell’avvenuta estinzione del finanziamento e, contestualmente, a trasmettere alle conservatorie, che sono uffici dell’Agenzia del territorio, la relativa comunicazione. La comunicazione dovrà essere inviata entro 30 giorni dal pagamento. La procedura è completamente automatica: non occorre, quindi, chiedere alla banca di attivarsi, ma l’istituto di credito ha l’obbligo di procedere per legge. Le procedure semplificate riguardano anche i finanziamenti concessi da enti di previdenza obbligatoria ai loro iscritti.
L’estinzione non è immediata, perché entro i 30 giorni previsti la banca, che dovesse riscontrare problemi reali, potrà comunicare all’Agenzia del territorio ed al debitore che l’ipoteca permane anche al termine del pagamento. In questo caso l’Agenzia, entro il giorno successivo al ricevimento della dichiarazione, procede all’annotazione in margine all’iscrizione dell’ipoteca. Il fatto che la cancellazione non sia immediata comporta che chi deve vendere non sempre potrà far ricorso a questa procedura, a meno di non avere i soldi per estinguere il mutuo prima del rogito. Allo stesso modo occorrerà ricorrere ancora al notaio quando si sostituisce un mutuo con un altro, perché altrimenti la nuova banca non potrà iscrivere l’ipoteca.
4 Ottobre 2007 alle 16:38
[…] la struttura dell’ipoteca è chiaro che per qualunque tipo di annotazione che riguardi anche una sola delle voci presenti […]