Legge Bersani: agevolazioni Estinzione Anticipata Mutuo

Con il Decreto Bersani del 7/07, e in seguito la legge 40/07, ci sono state delle modifiche innovative sulla gestione e sull’estinzione anticipata dei mutui. Prima delle nuove norme, la sostituzione di un mutuo poteva avvenire solo con l’estinzione del vecchio finanziamento e con l’accensione del nuovo, con costi anche rilevanti.
Con la nuova normativa, il consumatore può trasferire il mutuo ad una banca diversa rispetto a quella presso cui ha acceso il mutuo. Se la nuova banca accetta di concedere il mutuo, subentrerà nei diritti alla precedente banca mutuante, che non potrà effettuare alcun atto impeditivi o prevedere contrattualmente il divieto della portabilità.
Tutti i contratti di mutuo sottoscritti fino al 2 febbraio 2007 però, prevedono per il mutuatario l’obbligo di pagare un compenso alla banca mutuataria, nel caso in cui egli decida di estinguere anticipatamente il finanziamento. Le modifiche introdotte con il
decreto 7/07 hanno previsto che le penali fossero azzerate per tutti i mutui prima casa accesi dal 2 febbraio 2007. L’accordo ha valore retroattivo, per cui chi dovesse aver estinto il mutuo nel periodo compreso tra il 2 febbraio e il 3 aprile 2007 avrà diritto al rimborso di quanto versato in più rispetto alla penale ridotta.

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1 Commento a “Legge Bersani: agevolazioni Estinzione Anticipata Mutuo”

  1. » Penali per estinzione anticipata mutui sottoscritti fino al 1 febbraio 2007 - Prestiti Mutuo scrive:

    […] ultimi 24 mesi 0%. Chi invece ha sottoscritto un mutuo dal 2 febbraio 2007 può beneficiare delle agevolazioni per l’estinzione anticipata del mutuo introdotte dalla legge […]

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