21 Febbraio 2008
Temi associati [mutui, mutui immobiliari, mutuo prima casa, fondo solidarietà mutuo]
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L’onorevole Federica Rossi Gasparrini, leader di Federcasalinghe e deputata dell’Udeur, ha annunciato che per aprile 2008 sarà finalmente attivo il Fondo di solidarietà per i mutui entrato in vigore con la Finanziaria 2008 per sostenere i mutuatari in difficoltà con il pagamento delle rate.
La Rossi Gasparrini dichiara in un intervista: “Tra dieci giorni sarà pronto il Regolamento che poi verrà varato entro 45 giorni al massimo dal Consiglio di Stato. Ho appena inviato una lettera agli organi competenti per solleticare il più possibile l’iter burocratico. Siamo, dunque, alle battute finali per il Fondo mutui prima casa, che quando sarà operativo potrà sostenere migliaia di famiglie anche perché tra le cause che danno diritto all’utilizzo del Fondo di solidarietà vi è anche la nascita di un figlio”.
Il Fondo di solidarietà, la cui dotazione è pari a 20 milioni di euro totali e in particolare 10 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009, permetterà la sospensione del pagamento delle rate che può essere richiesta per non più di due volte e per un periodo di tempo massimo complessivo di 18 mesi, avrà queste caratteristiche:
1) mancata riscossione degli interessi del mutuo: nel periodo di sospensione dell’ammortamento la banca-intermediario finanziario non è infatti remunerata per il costo del funding (pari al parametro di riferimento - ad es. Euribor o IRS - del tasso di interesse applicato al mutuo) e per il rischio assunto nell’offerta del finanziamento messo a disposizione del mutuatario (pari allo spread applicato al parametro di riferimento);
2) incremento significativo del livello di rischio di credito: su richiesta del mutuatario che dimostri di trovarsi in difficoltà, il finanziatore non solo non può avviare alcuna forma di sollecitazione al pagamento delle rate, ma è obbligato a sospendere la riscossione delle stesse, anche qualora il mutuatario non sia in grado, in via definitiva, ad adempiere alle proprie
obbligazioni.
3) incremento significativo del livello di rischio di tasso: in caso di mutui a tasso variabile, in quanto si viene a determinare per la banca l’obbligo di sterilizzare il tasso di interesse durante il periodo di sospensione dell’ammortamento.
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23 Gennaio 2008
Temi associati [mutui, mutui immobiliari, mutui prima casa, sospensione mutuo]
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Le norme relative alla possibilità di sospendere il pagamento delle rate di mutuo entreranno in vigore solo quando saranno emanate le norme attuative previste dal comma 480 dell’articolo 2 della legge Finanziaria.
Il regolamento dovrà disciplinare l’attività del Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa che si farà carico del pagamento delle rate al posto di chi è in difficoltà. Nella finanziaria non è previsto un termine per l’emanazione del regolamento, quindi si può prevedere entro quale data e come sarà possibile presentare la richiesta di sospensione dei pagamenti. In ogni caso la legge ha stabilito che la possibilità di chiedere la sospensione del pagamento delle rate di un mutuo riguarda solo i contratti di mutuo riferiti all’acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale del mutuatario. Altre forme di mutuo o di finanziamento sono escluse.
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23 Gennaio 2008
Temi associati [cancellazione mutuo, estinzione mutuo, ipoteca, mutui, mutuo prima casa]
La legge Bersani 40/07 ha abolito la penale per l’estinzione anticipata dei mutui sottoscritti a partire dal 2 febbraio 2007 e l’ha ridotta per i vecchi mutui, ossia quelli sottoscritti prima della data del 2 febbraio 2007.
Quindi a prescindere da quello che prevede il contratto, la banca non può assolutamente richiedere penali più elevate di quelle ridefinite dalla legge che variano a seconda del tipo di indicizzazione, della data di sottoscrizione e della durata residua.
Inoltre la cancellazione dell’ipoteca per tutti i mutui estinti a partire dal 2 febbraio 2007 è senza spese e tutte le spese dell pratiche di estinzione sono a carico della banca.
Da notare con attenzione però che la penale si paga per i mutui che non sono destinati all’acquisto della prima casa.
La banca ha il diritto di applicare le penali di estizione anticipata. La penale, infatti, è stata abolita dalla legge Bersani 40/07 solo per i mutui per acquisto o ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale.
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14 Gennaio 2008
Temi associati [mutui, mutuo casa, mutuo immobiliare]
In alcuni casi è possibile accedere ad un mutuo per la prima casa superiore al valore dell’immobile che si vuole acquistare.
E’ possibile ottenere da un istituto di credito o banca un mutuo complessivamente superiore al prezzo di acquisto della prima casa nel caso in cui nel contratto sia specificato che parte della somma mutuata è destinata a coprire i costi dei lavori di ristrutturazione dell’immobile. Per evitare il rischio di eventuali accertamenti fiscali sul rogito è sufficiente fornire la prova documentata dei lavori di ristrutturazione effettuati sull’immobile che è stato acquistato. A questo scopo potranno essere esibite le autorizzazioni di esecuzione dei lavori se previste, rilasciate dall’ente locale competente, i preventivi relativi ai lavori da svolgere, le fatture di pagamento e ogni altra utile documentazione. Il titolare del contratto del mutuo avrà inoltre la possibilità di sommare le detrazioni di acquisto con quelle per ristrutturazione della prima casa.
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4 Gennaio 2008
Temi associati [mutui casa, mutui, prestiti, mutui immobiliari, banche, istituti credito]
Il Codice di condotta europeo per i mutui casa è stato sottoscritto nel marzo 2001 ed è un accordo che vincola le banche a fornire al cliente informazioni dettagliate sui finanziamenti che erogano.
Gli istituti di credito che hanno aderito all’iniziativa si sono impegnati a dare ai consumatori nella fase precontrattuale due tipi di dati: informazioni generali sui mutui proposti dalle banche e informazioni personalizzate sul prestito scelto dal cliente. Le prime sono contenute nei fogli informativi; le seconde nel modello Esis. I fogli informativi contengono informazioni di carattere generale sulla banca e sui contratti di mutuo disponibili presso l’istituto di credito, che descrivono i prodotti e i rischi ad essi correlati, le condizioni economiche applicate e le modalità di rimborso del capitale preso in prestito. L’Esis o prospetto informativo europeo standardizzato, ha l’obbiettivo di garantire la trasparenza e la comparabilità delle informazioni sui mutui destinati all’acquisto o alla trasformazione di immobili residenziali. Le condizioni riportate sul modulo sono conformi alle condizioni di mercato in vigore al momento della compilazione e potrebbero subire variazioni in funzione alla congiuntura di mercato al momento della stipula.
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