Depositi senza vincoli temporali

2 Gennaio 2007
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Depositi doganali senza vincoli di tempo. Ma messi sotto la lente per evitare simulazioni da parte degli operatori al fine di godere del regime di sospensione Iva e di pagamento con il reverse charge. L’Agenzia delle dogane, nel fissare i paletti al deposito fiscale nella nota prot. 7521 del 28/2/2007 alla luce delle novità introdotte dall’art. 1, comma 2, della legge n. 286/2006, ha chiarito che le merci devono essere materialmente introdotte nel magazzino in quanto devono essere assolte le funzioni di stoccaggio e custodia dei beni. Sia pure senza un tempo minimo di giacenza e senza che tali merci siano necessariamente scaricate dai mezzi di trasporto. È sufficiente, infatti, che l’introduzione soddisfi le condizioni di custodia previste dalla norma e giustifichi economicamente e giuridicamente il contratto di deposito sottostante all’introduzione della merce. Con la conseguenza che l’inesistenza giuridica o la simulazione del contratto di deposito non consentono l’applicazione della sospensione Iva, prevista dall’art. 50-bis del dl 331/93. La nota diffusa dal direttore dell’area centrate dell’amministrazione delle Dogane sottolinea che non sono ammesse forme di deposito virtuale in quanto gli spazi in cui viene introdotta la merce devono coincidere con i locali o altri luoghi ben delimitati, autorizzati dall’autorità competente (per esempio, riconosciuti come depositi doganali dall’autorità doganale, secondo le previsioni dell’art. 526 del reg. Cee 2454/93.

L’agenzia fiscale precisa che la disposizione nazionale che prevede l’obbligo di prestare garanzia in materia di depositi doganali (art. 150, terzo comma, del Tuld) è del tutto compatibile con le disposizioni comunitarie che contemplano tale facoltà (art. 104 del Codice doganale comunitario). Resta comunque salva la possibilità di esonero dall’obbligo. La garanzia è strettamente e dinamicamente correlata all’attività svolta dal depositario che può avvalersi di diverse autorizzazioni per la gestione di regimi o benefici diversi (per esempio, coesistenza nello stesso sito di merce vincolata al regime di deposito doganale e di deposito di temporanea custodia o approvvigionamento o deposito fiscale ai fini accise). Continua »