Penali per estinzione anticipata mutui sottoscritti fino al 1 febbraio 2007

1 Maggio 2008
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Queste sono le Penali Applicabili per l’estinzione anticipata dei mutui sottoscritti fino al 1° febbraio 2007.
Per Mutui a tasso Fisso, misto o variabile sottoscritti fino al 31 dicembre 2000 la penale iniziale è dello 0,50%, alla seconda metà del mutuo 0,20%, da 36 a 24 mesi dalla scadenza 0,20%, ultimi 24 mesi
0%.
Mutui a tasso fisso sottoscritti dal 1° gennaio 2001 al 1° febbraio 2007 la penale iniziale è 1,90%, alla seconda metà del mutuo 1,50%, da 36 a 24 mesi dalla scadenza 0,20%, ultimi 24 mesi 0%.
Mutui a tasso misto o mutui a tasso variabile sottoscritti dal 1° gennaio 2001 al 1° febbraio 2007 la penale iniziale è 0,50%, alla seconda metà del mutuo 0,20%, da 36 a 24 mesi dalla scadenza 0,20%, ultimi 24 mesi 0%.
Chi invece ha sottoscritto un mutuo dal 2 febbraio 2007 può beneficiare delle agevolazioni per l’estinzione anticipata del mutuo introdotte dalla legge Bersani.

Regole per cancellazione ipoteca e penali sui Mutui

23 Gennaio 2008
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La legge Bersani 40/07 ha abolito la penale per l’estinzione anticipata dei mutui sottoscritti a partire dal 2 febbraio 2007 e l’ha ridotta per i vecchi mutui, ossia quelli sottoscritti prima della data del 2 febbraio 2007.
Quindi a prescindere da quello che prevede il contratto, la banca non può assolutamente richiedere penali più elevate di quelle ridefinite dalla legge che variano a seconda del tipo di indicizzazione, della data di sottoscrizione e della durata residua.
Inoltre la cancellazione dell’ipoteca per tutti i mutui estinti a partire dal 2 febbraio 2007 è senza spese e tutte le spese dell pratiche di estinzione sono a carico della banca.
Da notare con attenzione però che la penale si paga per i mutui che non sono destinati all’acquisto della prima casa.
La banca ha il diritto di applicare le penali di estizione anticipata. La penale, infatti, è stata abolita dalla legge Bersani 40/07 solo per i mutui per acquisto o ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale.

Mutui bancari: alleggerite penali per l’estinzione

15 Settembre 2007
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L’Abi e le 16 organizzazioni dei consumatori hanno siglato un accordo per alleggerire le penali sui mutui bancari accesi prima dell’entrata in vigore del decreto Bersani, che ha annullato del tutto le commissioni a carico dei clienti. Soddisfatto il ministro dello Sviluppo economico: l’intesa, ha detto, consentirà risparmi significativi per chi decide di estinguere anticipatamente un mutuo. Apprezzamento per le nuove regole è stato espresso anche dall’Abi e dai consumatori.
Per i mutui contratti prima del 2001, siano essi a tasso fisso o a tasso variabile, l’intesa prevede una soglia massima di penale per chi decide di rimborsare il prestito anticipatamente dello 0,50%, con una clausola di garanzia dello 0,20%. Per chi cioè ha già una penale dello 0,50% la commissione per l’estinzione anticipata scende
allo 0,30%. Per i mutui a tasso fisso accesi dopo il 31 gennaio del 2001, le soglie salgono. Se il prestito viene estinto prima che sia passata almeno la metà della durata del prestito, la soglia massima della penale applicata sarà dell’1,90% (anche in questo caso con due clausole di garanzia dello 0,15% per i mutui a un tasso fino
all’1,25% e dello 0,25% per i mutui a tasso compreso tra l’1,25% e l’1,90%). Per la seconda metà, cioè ad esempio all’undicesimo anno nel caso di un mutuo ventennale, la soglia massima sarà dell’1,50%. Per tutti i mutui, sia quelli a tasso fisso che quelli a tasso variabile, contratti prima o dopo il 2001, sarà inoltre applicata una penale ridotta allo 0,20% durante il terzultimo anno dall’estinzione naturale, mentre nel penultimo o nell’ultimo anno la commissione verrà totalmente annullata.
Apprezzamento per l’accordo raggiunto oggi è stato espresso dal ministro dello Sviluppo economico, Pier Luigi Bersani. «L’intesa osserva Bersani in una nota costituisce una novità importante sia nei contenuti, che nel metodo. Nei contenuti - spiega - perché determina risparmi significativi per coloro che scelgono di estinguere anticipatamente il mutuo e per le dinamiche concorrenziali che posson o derivare da una maggiore mobilità dei consumatori da un istituto di credito ad un altro. Nel metodo, perché è certamente un fatto innovativo che l’attuazione di una legge sia demandata in prima battuta ad un accordo negoziale tra rappresentanti del mondo dell’industria bancaria e dei consumatori». Ora, continua, spetta al singolo consumatore interessato, «forte di questa consapevolezza, cogliere le opportunità di una rinegoziazione delle condizioni di uscita dal mutuo sottoscritto con il proprio istituto». Continua »

Credito al consumo: nuova Legge dell’UE

26 Giugno 2007
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E’ stata approvata dall’ Unione Europea una nuova direttiv riguardante il credito al consumo .
Tutti i crediti inferiori ai 50 000 euro saranno soggetti alle nuove norme, tranne i mutui ipotecari e i finanziamenti per l’acquisto di titoli ed azioni.
Queste le principali novità introdotte:
1) verrà alzata da 5000 a 10000 euro la soglia minima per l’estinzione anticipata del debito da parte del consumatore;
2) il consumatore ha il diritto di rescindere il contratto senza fornire alcuna spiegazione, entro 14 giorni dalla data della stipula;
3) Estinzione anticipata: i creditori avranno diritto ad una “compensazione” variabile dallo 0,5 all’1% dell’ammontare del credito estinto anticipatamente. Questa percentuale si applicherà ai prestiti a tasso fisso, mentre per quelli a tasso variabile la percentuale dipenderà dal tasso.