9 Maggio 2008
Temi associati [mutui, portabilità mutuo]
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Fac simile di lettera per sollecitare la c.d. “portabilità del mutuo”
(art. 8 l. 2.04.2007 n° 40 di conversione del d.l. 31.01.2007 n°7 c.d. Decreto bersani 2 di liberalizzazione)
Alla banca (subentrante)
(sede legale) Via ………..… n°
CAP …… Città
LETTERA RACCOMANDATA A.R.
E, pc.
Alla banca (originaria)
(sede legale) Via ………….. n°
CAP …… Città
POSTA PRIORITARIA
E, pc
Al Codacons
Viale Mazzini,73
00195 Roma
Oggetto: Richiesta di surrogazione in mutuo fondiario (c.d. portabilità del mutuo)
Il sottoscritto…………………………. ……………….È titolare del mutuo fondiario stipulato in data ……………..con la banca…………………..…………..…..con atto a rogito del notaio ……………….. per l’
acquisto di immobile sito in ……………………… via/piazza……………….. n° ……………..
PREMESSO CHE
1) Tale mutuo è di tipo ( indicare la denominazione commerciale e la tipologia fisso/variabile/ misto);
2) Che sono sempre e tempestivamente state corrisposte tutte le rate fino alla n° ……. Di n° ……..( indicare la totalità);
3) Che per il residuo è interesse del richiedente aderire al Mutuo……… (indicare denominazione commerciale e/o tipologia fisso/variabile/ misto) proposto da codesta banca;
4) Che in data ………………….… mi recavo presso l’agenzia/ dipendenza di (città)………….. via ……… n° ………… dove a seguito di prospettazione delle mie esigenze e richieste il preposto (sig………..………………) verbalmente mi negava senza ragione alcuna il diritto alla surrogazione nel mutuo;
FORMULO RICHIESTA FORMALE
di surrogazione ex art. 1202 cc. di codesta banca nel contratto ai sensi dell’art. 8 della legge n° 40 /2007(decreto Bersani 2 di liberalizzazione)
La surroga avverrà, come per legge, con il compimento degli atti strettamente necessari e con la massima riduzione delle spese
Si chiede pertanto di procedere alla stipula del contratto di mutuo tipo (indicare tipologia) con scrittura privata autenticata procedendo successivamente senza formalità alla richiesta
di annotazione alla conservatoria immobiliare.
In fede
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13 Aprile 2008
Temi associati [mutui, banche, portabilità mutuo]
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E’passato ormai un anno dall’entrata in vigore del decreto Bersani sulla portabilità dei mutui a costo zero per il cliente e ancora ci sono molte banche che si ostinano a non applicare la legge.
Questo secondo Altroconsumo che ha fatto visita a 40 filiali di aziende di credito a Roma e a Milano prima a novembre 2007 e poi a gennaio 2008 ed infine a metà marzo. E la tabella che verrà pubblicata sul prossimo mensile dell’associazione dei consumatori parla chiaro sulla situazione: solo una filiale di Intesa Sanpaolo e una del Banco Desio entrambe di Roma si sono dette disponibili a
trasferire il mutuo a costo zero. Tutte le altre hanno chiesto una somma che va da 183 euro ad un massimo di 2800 euro con la scusa di spese notarili o bancarie.
A tutte le banche si chiedeva il trasferimento di un mutuo a tasso variabile sottoscritto nel febbraio 2003 con la Abbey National, oggi Unicredit banca, per acquistare una casa del valore di 200mila euro. Un contratto lungo 25 anni, con un capitale residuo a marzo, pari a 61mila euro e un tasso del 6,66 per cento.
A un anno dall’entrata in vigore della Legge Bersani, dunque, ci si trova ancora nella situazione di dover pagare per avere il trasferimento di un mutuo. Eppure ormai anche l’Abi, l’Associazione bancaria italiana, dopo una lunga trattativa con i notai e le associazioni dei consumatori, ha praticamente riconosciuto che la surroga, ossia lo spostamento dell’ipoteca, si deve fare a costo zero. Continua »
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31 Marzo 2008
Temi associati [mutuo, finanziamenti, prestiti, rinegoziazione mutuo]
Buone notizie per chi decide di rinegoziare un mutuo. Finora chi chiedeva un finanziamento più alto del vecchio perdeva il vantaggio fiscale. Con il prossimo 730 invece si avrà diritto a mantenere la detrazione degli interessi anche se il nuovo mutuo è più elevato di quello originario. L’Agenzia delle entrate precisa che si può detrarre però solo la quota interessi relativa al vecchio mutuo più le spese per cambiarlo.
Una possibilità esclusa finora ma che da quest’anno diventa possibile grazie ad una interpretazione estensiva delle norme di legge che l’Agenzia delle entrate ha deciso di seguire anche per favorire chi ha rinegoziato per trovare condizioni migliori.
La possibilità di continuare a mantenere la detrazione anche se l’importo del nuovo mutuo è più elevato è indicata nero su bianco nelle istruzioni al modello 730.
Nella sezione che si si ferisce agli oneri detraibili, pag 30, è precisato infatti che in caso di surroga o in caso di rinegoziazione del mutuo il diritto alla detrazione compete per un importo non superiore a quello che risulterebbe con riferimento alla quota residua di capitale del vecchio mutuo maggiorata delle spese ed oneri accessori correlati con l’estinzione del vecchio mutuo e l’accensione del nuovo. In sostanza è sparita la parte che faceva riferimento al Tuir (il Testo unico delle imposte sui redditi) e precisava che il diritto a mantene la detrazione era riconosciuto solo a patto che il nuovo mutuo avesse un importo non superiore al vecchio aumentato di oneri e spese. Secondo la nuova interpretazione, invece, anche se il nuovo mutuo è di importo più elevato si mantiene il diritto alla detrazione, solo però per la parte che corrisponde all’importo del finanziamento in scadenza.
Per sapere qual è l’importo di detrazione che spetta si deve far riferimento alla Risoluzione 390 del 21 dicembre 2007 nella quale, in
risposta ad un quesito di un contribuente, è stata fornita la formula di calcolo. In sostanza la detrazione è ammessa solo sulla quota corrispondete all’importo del vecchio mutuo più le spese. Gli interessi pagati sulla parte rimanente del nuovo mutuo non vanno calolati ai fini della detrazione del 19%. D’altra parte – sottolinea l’Agenzia nella Risoluzione - la ragione della norma va individuata nel carattere unitario dell’operazione di estinzione e accensione del nuovo mutuo e nella sostanziale continuità del rapporto di mutuo originariamente stipulato. Di qui il diritto alla conservazione dei benefici fiscali già riconosciuti in relazione al primo contratto.
L’indicazione contenuta nella Risoluzione ora fa testo, e quindi non possono essere applicate disposizioni più restrittive anche se la legge non è cambiata. Di conseguenza chi ha rinegoziato un mutuo e chiesto anche un rifinanziamento rispetto alla somma originariamente presa in prestito può tirare un respiro di sollievo. Magari occorre perdere un po’ di tempo a fare i conti, ma quello che è certo è che la detrazione, questa sì, non si perde.
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21 Febbraio 2008
Temi associati [mutui, mutui immobiliari, mutuo prima casa, fondo solidarietà mutuo]
L’onorevole Federica Rossi Gasparrini, leader di Federcasalinghe e deputata dell’Udeur, ha annunciato che per aprile 2008 sarà finalmente attivo il Fondo di solidarietà per i mutui entrato in vigore con la Finanziaria 2008 per sostenere i mutuatari in difficoltà con il pagamento delle rate.
La Rossi Gasparrini dichiara in un intervista: “Tra dieci giorni sarà pronto il Regolamento che poi verrà varato entro 45 giorni al massimo dal Consiglio di Stato. Ho appena inviato una lettera agli organi competenti per solleticare il più possibile l’iter burocratico. Siamo, dunque, alle battute finali per il Fondo mutui prima casa, che quando sarà operativo potrà sostenere migliaia di famiglie anche perché tra le cause che danno diritto all’utilizzo del Fondo di solidarietà vi è anche la nascita di un figlio”.
Il Fondo di solidarietà, la cui dotazione è pari a 20 milioni di euro totali e in particolare 10 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009, permetterà la sospensione del pagamento delle rate che può essere richiesta per non più di due volte e per un periodo di tempo massimo complessivo di 18 mesi, avrà queste caratteristiche:
1) mancata riscossione degli interessi del mutuo: nel periodo di sospensione dell’ammortamento la banca-intermediario finanziario non è infatti remunerata per il costo del funding (pari al parametro di riferimento - ad es. Euribor o IRS - del tasso di interesse applicato al mutuo) e per il rischio assunto nell’offerta del finanziamento messo a disposizione del mutuatario (pari allo spread applicato al parametro di riferimento);
2) incremento significativo del livello di rischio di credito: su richiesta del mutuatario che dimostri di trovarsi in difficoltà, il finanziatore non solo non può avviare alcuna forma di sollecitazione al pagamento delle rate, ma è obbligato a sospendere la riscossione delle stesse, anche qualora il mutuatario non sia in grado, in via definitiva, ad adempiere alle proprie
obbligazioni.
3) incremento significativo del livello di rischio di tasso: in caso di mutui a tasso variabile, in quanto si viene a determinare per la banca l’obbligo di sterilizzare il tasso di interesse durante il periodo di sospensione dell’ammortamento.
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23 Gennaio 2008
Temi associati [mutui, mutui immobiliari, mutui prima casa, sospensione mutuo]
Le norme relative alla possibilità di sospendere il pagamento delle rate di mutuo entreranno in vigore solo quando saranno emanate le norme attuative previste dal comma 480 dell’articolo 2 della legge Finanziaria.
Il regolamento dovrà disciplinare l’attività del Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa che si farà carico del pagamento delle rate al posto di chi è in difficoltà. Nella finanziaria non è previsto un termine per l’emanazione del regolamento, quindi si può prevedere entro quale data e come sarà possibile presentare la richiesta di sospensione dei pagamenti. In ogni caso la legge ha stabilito che la possibilità di chiedere la sospensione del pagamento delle rate di un mutuo riguarda solo i contratti di mutuo riferiti all’acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale del mutuatario. Altre forme di mutuo o di finanziamento sono escluse.
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