Il protesto è l'operazione con la quale viene dichiarato pubblicamente il mancato pagamento di un titolo di credito. Un titolo di credito, infatti, è un titolo esecutivo e il suo mancato pagamento consente subito di intraprendere l'azione di regresso contro il debitore.
Per esercitare il regresso è necessario che un notaio o un ufficiale giudiziario, incaricato dalla banca, si rechi presso il domicilio del debitore per chiederne il pagamento e, a fronte della mancata riscossione o in assenza dell'interessato, rediga l'atto di protesto.
Il titolo di credito quindi verrà consegnato alla banca che a sua volta lo ritornerà al creditore addebitando a quest'ultimo le spese per il protesto: il creditore deciderà a questo punto, qualora il protestato continuasse a non pagare, di proseguire con il precetto e il conseguente pignoramento nei suoi confronti. Successivamente il notaio provvede all'iscrizione del protesto su appositi registri presso la Camera di Commercio.
Qualora il protestato effettui il pagamento del dovuto e delle relative spese prima del pignoramento esecutivo e prima che sia decorso un anno dall'iscrizione, la segnalazione del protesto, secondo le nuove normative, può essere cancellata. Se pagasse invece oltre l'anno, l'iscrizione permarrebbe: potrebbe però ottenere che il pagamento venga segnalato nell'apposito registro.
La cancellazione del protesto è automatica solo nel caso in cui siano decorsi 5 anni previsti dalla legge mentre in caso di pagamento entro l'anno, l'interessato può chiedere la riabilitazione e la cancellazione definitiva dagli elenchi.
Ottenuta la cancellazione, il protesto è considerato come se non fosse mai avvenuto.