Il diritto di superficie, disciplinato dall'articolo 952 e seguenti del Codice Civile, consiste nel diritto di fare e di mantenere una costruzione al di sopra o al di sotto di un fondo di proprietà altrui.
È un diritto reale minore di godimento e viene ad esistenza a seguito della stipula di un contratto ad effetti reali, che produce cioè la costituzione del diritto sulla cosa in maniera immediata e diretta. Tale contratto ha forma scritta a pena di nullità oppure può essere costituito successivamente alla pubblicazione di un testamento che contenga una disposizione in tal senso.
Se non diversamente specificato dal contratto , il diritto si intende concesso a tempo indeterminato. In caso di cessione a tempo determinato, una volta scaduto il termine, il diritto di superficie si estingue e riprende vigore il principio di accessione, con la conseguenza dell'acquisto della proprietà della costruzione da parte del proprietario del suolo.
Il diritto d superficie si può estinguere per accordo tra le parti, per consolidazione in capo allo stesso soggetto della proprietà del suolo e del diritto di superficie o per prescrizione causata da un non uso ventennale.